Condizioni generali di vendita e di fornitura

1. Considerazioni generali

1.1. Tutte le nostre offerte, forniture e prestazioni, anche future, sono disciplinate esclusivamente dalle condizioni riportate di seguito. Le condizioni dell’acquirente contrarie o discordanti da quelle riportate nel presente documento non sono considerate applicabili, fatto salvo il caso in cui siano espressamente approvate per iscritto da noi. Vale anche qualora a conoscenza di condizioni dell’acquirente o di terzi contrarie o in deroga, eseguiamo senza riserve la fornitura all’acquirente, o facciamo riferimento a una lettera o a un documento dell’acquirente che riportano le condizioni contrarie o in deroga dell’acquirente stesso o di terzi, oppure che vi rimandano, senza contraddire tali condizioni. Se non diversamente concordato in modo esplicito, ciascuna clausola discordante da quelle ivi contenute si applica al singolo contratto, escludendo pertanto ogni accordo successivo.
1.2. Tutti gli accordi, i patti accessori e le modifiche contrattuali richiedono la forma scritta. Ciò vale anche in caso di revoca della clausola di obbligatorietà della forma scritta di cui al comma precedente. Ogni accordo verbale o scritto che si discosta dalle presenti condizioni contrattuali e/o dalla conferma d’ordine richiede, per acquisire efficacia, l’approvazione di nostri responsabili o rappresentanti autorizzati con potere di rappresentanza. Nessun nostro collaboratore interno o rappresentante esterno è autorizzato a stipulare accordi diversi da quanto stabilito o a concedere condizioni particolari.

2. Informazioni e consulenza

Le informazioni e la consulenza relative ai nostri prodotti sono fornite sulla base delle esperienze acquisite. I valori indicati sono il risultato di una media e sono pertanto approssimativi. Le informazioni e la consulenza fornita non esonerano l’acquirente dall’obbligo di eseguire sulla merce gli opportuni controlli di idoneità e di rispettare le indicazioni per la sua lavorazione. Le informazioni verbali non sono vincolanti.

3. Offerta e perfezionamento del contratto

3.1. Le nostre offerte non sono vincolanti. Un contratto di fornitura o di altro tipo si perfeziona al momento della conferma scritta dell’ordine o della commessa inoltrata dal cliente, ovvero allorché la merce è stata consegnata all’acquirente.
3.2. Campioni e modelli sono forniti in visione senza impegno. In caso di vendita su campione e/o modello sono consentite lievi differenze secondo le comuni prassi del settore o le tolleranze ammesse nelle normali attività di produzione. Se non espressamente indicato nella conferma d’ordine la fornitura di campioni o di modelli non offre alcuna garanzia circa la qualità o la durata della merce.
3.3. Campioni e modelli devono essere a noi restituiti perfettamente integri entro 4 settimane dalla loro fornitura. In caso di mancata restituzione dei campioni e/o modelli nei tempi previsti siamo autorizzati ad addebitare il loro costo in fattura come da listino prezzi corrente. I listini prezzi possono essere richiesti in qualsiasi momento.
3.4. Se non diversamente concordato in modo esplicito le informazioni da noi fornite in formato testo o grafico riportate in cataloghi, dépliant o altre pubblicazioni (descrizioni, illustrazioni o disegni) identificano in maniera esauriente la qualità della merce fornita e le sue possibilità di utilizzo. Le informazioni fornite si basano sulle nostre attuali conoscenze e non offrono alcuna garanzia di durata e di qualità della merce. Si declina qualsiasi responsabilità in relazione al buon esito d’impiego della merce.

4. Prezzi

4.1. Tutti i prezzi concordati sono da considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto, che dovrà essere corrisposta dall’acquirente in base all’aliquota di legge applicabile.
4.2. In caso di ordini di merce con valore netto inferiore a € 50,00 sarà applicata una maggiorazione di € 5,00 prevista per quantità inferiori al minimo.
4.3. Se tra il giorno della conferma d’ordine e il giorno della consegna i costi di approvvigionamento del materiale, i costi per l’energia o i costi direttamente o indirettamente correlati con il lavoro dovessero subire un aumento, ci riserviamo il diritto di adeguare di conseguenza il prezzo convenuto. Laddove l’aumento del prezzo superi del 5% l’importo pattuito l’acquirente è autorizzato a risolvere senza indugio il contratto stipulato al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione della variazione applicata.

5. Fornitura

5.1. I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine e comunque non prima che siano stati corrisposti tutti i pagamenti concordati, siano stati adempiuti puntualmente e regolarmente tutti gli altri obblighi da parte dell’acquirente e siano stati chiariti i dettagli relativi all’ordine attraverso la fornitura di tutti i certificati richiesti e/o la presentazione di tutta la documentazione necessaria. Il termine di consegna è rispettato, quando la merce lascia il nostro stabilimento o magazzino entro questo arco di tempo, ovvero viene fornita notifica di merce pronta per la spedizione e la consegna poi non possa tuttavia avvenire in tempo utile per motivi indipendenti dal nostro controllo. In mancanza di accordi specifici i termini di consegna si intendono sempre solo approssimativi e, se non concordato specificatamente, non motivano un contratto a termine fisso. L’acquirente ci informerà, al più tardi alla stipulazione del contratto, sulle penali in essere in caso di ritardata consegna ai propri acquirenti. In mancanza di tali informazioni preliminari l’acquirente non potrà far valere nei nostri confronti diritti derivanti da dette penali.
5.2. Se non vengono rispettati i termini di una conferma d’ordine non espressamente definiti come “fissi”, l’acquirente può concedere una proroga ragionevole per la consegna della merce/la fornitura del servizio. Solo trascorsa infruttuosamente tale proroga possiamo essere imputati di inadempimento per ritardo nella consegna.
5.3. I termini di consegna si intendono prorogati del periodo di tempo per il quale l’acquirente non adempie ai suoi obblighi contrattuali, fatto salvo ogni altro diritto a noi spettante in caso di ritardato pagamento dell’acquirente.
5.4. È fatto salvo il diritto dell’acquirente di ritirare personalmente la merce in modo da poterne disporre nei tempi e nei modi concordati, a condizione che non siamo imputati di un inadempimento nella fornitura.
5.5. Eventi imprevedibili, straordinari e al di fuori del nostro controllo quali scioperi, serrate e altre forme di vertenze sindacali, fermi di produzione, ad es. in seguito a incendi o eventi analoghi, difficoltà nel reperimento dei materiali e nell’approvvigionamento energetico, carenza di maestranze o di materiali o carenze energetiche, misure delle autorità competenti, agitazioni nei trasporti, difficoltà nella concessione di autorizzazioni, in particolare licenze di importazione ed esportazione, o altre cause di forza maggiore, al di fuori della nostra volontà e controllo, a prescindere dal coinvolgimento diretto nostro o dei nostri fornitori, o se si verificano nel corso di un ritardo già in corso, prorogano il termine di consegna della durata dell’interferenza con l’aumento di un tempo di avviamento ragionevole. Laddove l’impedimento/interferenza non è solo temporaneo, rendendo impossibile una fornitura posticipata o eccessivamente oneroso per una delle parti l’adempimento degli obblighi assunti a seguito della stipula del contratto, entrambe le parti saranno autorizzate a risolvere il contratto. In questi casi in cui non c’è dolo è impossibile far valere diritti di risarcimento.
5.6. È esclusa ogni nostra responsabilità per danni cagionati da un ritardo nella consegna in presenza di una violazione contrattuale dovuta a colpa lieve, fatto salvo il caso in cui suddetta violazione metta a rischio la vita, l’incolumità o la salute delle persone. Il comma precedente non comporta un’inversione dell’onere della prova a scapito dell’acquirente.
5.7. Se la responsabilità per danni cagionati da un ritardo nella consegna non è imputabile unicamente a una violazione contrattuale per colpa lieve, l’acquirente potrà, a condizione di certificare il danno da ritardo, con esclusione di ogni altra rivendicazione, richiedere esclusivamente un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo fino a un massimo del 5% del valore della parte della fornitura totale che, a causa del ritardo, non ha potuto essere utilizzata per tempo o in conformità con quanto previsto dal contratto.
5.8. Le consegne parziali da parte nostra sono autorizzate nella misura in cui siano accettabili per l’acquirente. Le consegne parziali possono essere fatturate a parte.

6. Spedizione e passaggio del rischio

6.1. Se non diversamente concordato, il termine di consegna della spedizione si intende franco fabbrica (Iserlohn). Se i termini di consegna richiamano espressamente gli Incoterms, si considerata valida l’edizione degli stessi in vigore al momento della stipula del contratto.
6.2. Se su richiesta dell’acquirente la consegna della merce avviene in un luogo diverso da quello di esecuzione del contratto, le relative spese sono a carico dell’acquirente. La scelta del mezzo di trasporto e del vettore incaricato è a nostra discrezione. È fatto obbligo all’acquirente di notificare a noi ed al vettore eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto al momento della sua ricezione. Il danno deve essere comunicato per iscritto e dettagliato sia nella natura che nell’entità. Su richiesta dell’acquirente e a sue spese la merce può essere assicurata contro i danni, la perdita o il danneggiamento durante il trasporto.
6.3. Nella vendita franco fabbrica i rischi legati alla spedizione e al trasporto sono a carico dell’acquirente. Ciò vale anche in caso di fornitura a terzi (consegne dirette) e resi di merci o vuoti (imballaggi riutilizzabili). Anche in caso di consegna parziale il rischio si trasferisce all’acquirente non appena la merce viene consegnata al corriere incaricato del trasporto o lascia il nostro magazzino o stabilimento in caso di vendita franco fabbrica.
6.4. Per le consegne dirette viene addebitata una maggiorazione pari al 10% del valore netto della merce.
6.5. Se il ritardo della spedizione è dovuto a circostanze imputabili all’acquirente o se questi è responsabile di provvedere al trasporto della merce, il passaggio del rischio avviene a decorrere dalla notifica all’acquirente della comunicazione di merce pronta per la spedizione. Le spese di magazzinaggio successivo al passaggio del rischio sono a carico dell’acquirente. In caso di magazzinaggio presso il nostro stabilimento o magazzino i relativi costi ammontano mensilmente allo 0,5% dell’importo della fattura. Dornbracht si riserva il diritto di documentare spese di magazzinaggio di importo superiore. Trascorso infruttuosamente il termine congruo stabilito, ci riserviamo inoltre il diritto di disporre altrimenti della merce e di fissare una proroga ragionevole entro la quale perfezionare la fornitura.

7. Pagamento

7.1. I pagamenti devono essere corrisposti in euro (€) al netto delle spese di spedizione e altri oneri. I pagamenti devono essere effettuati solo presso il domicilio preposto da noi eletto. Gli assegni sono un mezzo di pagamento valido solo dopo la riscossione e vengono accettati senza obbligo di presentazione immediata e levata di protesto.
7.2. Se non diversamente concordato in modo esplicito i pagamenti possono essere effettuati entro 10 giorni dalla data della fattura applicando uno sconto del 2% o entro 30 giorni dalla data della fattura con corresponsione dell’intero importo addebitato. Non si applicano sconti in caso di precedenti fatture scadute non ancora saldate.
7.3. Trascorsi infruttuosamente i suddetti termini di pagamento siamo autorizzati ad applicare interessi di mora su base annua superiori dell’8% al tasso d’interesse di base previsto dalla legge (§ 247 del BGB, il Codice Civile tedesco). Tutti i nostri crediti diventano in tal caso immediatamente esigibili.
7.4. La compensazione con altri crediti dell’acquirente è ammessa solo se i crediti vantati in contropartita sono incontestati o sanciti da una sentenza passata in giudicato. In caso di vizi della cosa l’acquirente può trattenere al massimo un importo pari a tre volte le spese sostenute per eseguire la nuova prestazione. Laddove scelga di esercitare questo diritto, l’acquirente è tenuto a dare delle garanzie sull’importo restante a noi non ancora corrisposto in forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale presso un notaio di sua elezione.

8. Riserva di proprietà

8.1. Tutte le merci fornite rimangono di nostra proprietà (merce venduta con clausola di riserva della proprietà) fino al pagamento integrale di tutti i suoi crediti, indipendentemente dalla loro motivazione giuridica, ivi inclusi tutti i crediti futuri o condizionali derivanti dall’applicazione di contratti stipulati contestualmente o successivamente. Ciò vale anche in caso di pagamenti effettuati per crediti specificamente designati. Se sussistono indizi fondati che portano a ritenere che un acquirente non è in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento o che la sua solvibilità è a rischio, possiamo risolvere il contratto senza preavviso e richiedere la restituzione della merce.
8.2. La lavorazione e la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà avviene su nostro incarico, a titolo gratuito e senza vincolo alcuno da parte sua, in quanto produttore ai sensi del § 950 del BGB. La merce lavorata o trasformata rimane comunque di nostra proprietà ai sensi dell’art. 8.1. precedente. Se la merce venduta con clausola di riserva della proprietà viene lavorata, combinata, incorporata o amalgamata con altre merci, acquisiamo il diritto di comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore contabile della merce sottoposta a riserva di proprietà rispetto al valore contabile delle altre merci utilizzate. In caso di unione o commistione che estingua il nostro diritto alla riserva di proprietà l’acquirente trasferisce i suoi diritti di proprietà sulla nuova cosa o sul bene incorporato o commisto in rapporto al valore contabile della merce ceduta con clausola di riserva della proprietà, impegnandosi a conservarla per noi a titolo gratuito. Anche sulla nuova cosa o bene valgono i diritti di comproprietà applicabili alla merce con riserva di proprietà ai sensi del art. 8.1. precedente.
8.3. L’acquirente è autorizzato a vendere, trasformare o combinare la merce sottoposta a riserva di proprietà con altre merci ovvero a installarla in altro modo (rivendita) esclusivamente nell’ambito della sua normale attività commerciale e fintantoché non sia in mora. L’acquirente non è autorizzato a disporre altrimenti della merce venduta con clausola di riserva della proprietà. L’acquirente è altresì tenuto a comunicarci senza indugio se la merce venduta con riserva di proprietà è sottoposta a pignoramento o ad altri interventi che possano limitarne la proprietà a favore di terzi.
8.4. I crediti vantati dall’acquirente derivanti dalla rivendita della merce fornita con clausola di riserva della proprietà vengono ceduti direttamente a noi. Tali crediti sono considerati una garanzia al pari della merce venduta con riserva di proprietà. L’acquirente è autorizzato a rivendere la merce sottoposta a riserva di proprietà esclusivamente laddove garantisca che i crediti derivanti da tale operazione siano a noi ceduti.
8.5. Se la merce venduta con clausola di riserva della proprietà viene venduta insieme ad altre merci di altri fornitori ad un prezzo complessivo, la parte di credito derivante dalla vendita che sarà ceduta corrisponde al valore contabile della merce con riserva di proprietà.
8.6. Se il credito ceduto è addebitato in una fattura corrente, l’acquirente cede a noi una parte del saldo corrispondente all’entità di tale credito, incluso il saldo finale del conto corrente.
8.7. L’acquirente è autorizzato a riscuotere il credito ceduto a noi fintantoché quest’ultimo non revoca la sua autorizzazione. Il diritto di revoca dell’autorizzazione può essere esercitato laddove l’acquirente non adempia come previsto agli obblighi di pagamento derivanti dal rapporto contrattuale in essere ovvero Dornbracht venga a conoscenza di circostanze che lo portino a dubitare in misura sostanziale della solvibilità finanziaria dell’acquirente. Qualora esistessero i presupposti per esercitare tale diritto di revoca, l’acquirente dovrà, su richiesta e senza indugio, informarci dei crediti ceduti e dell’identità dei debitori, fornendo tutte le informazioni necessarie alla loro riscossione, consegnandoci tutta la relativa documentazione e notificando ai debitori l’avvenuta cessione dei crediti. L’acquirente non è autorizzato a cedere crediti, neppure in presenza di un’autorizzazione alla riscossione da parte nostra.
8.8. Se il valore realizzabile (importo addebitato per la merce o importo nominale del credito esigibile) supera di oltre il 50% i crediti coperti da una garanzia a noi concessa, quest’ultimo si impegna, su richiesta dell’acquirente, a svincolare le garanzie a lui spettanti, scegliendole a sua esclusiva discrezione.
8.9. La decisione di rivendicare la clausola di riserva della proprietà da parte nostra può essere intesa come volontà di recedere dal contratto esclusivamente nel caso in cui noi lo dichiariamo espressamente. Il diritto dell’acquirente a possedere la merce venduta con clausola di riserva della proprietà si estingue allorché questi non adempia agli obblighi derivanti dall’applicazione del presente contratto o di altri accordi.

9. Responsabilità per vizi della merce

9.1. Decliniamo qualsiasi responsabilità per l’uso non corretto o inappropriato della merce, nella fattispecie un eccessivo sfruttamento, un montaggio errato o un’installazione difettosa da parte dell’acquirente o di terzi, un deperimento naturale (usura), una scarsa cura e imperizia nella sua manipolazione, in particolare da parte di personale non addestrato.
9.2. L’acquirente è tenuto a ispezionare scrupolosamente la merce non appena la riceve per verificare che la fornitura sia completa e corretta, anche laddove la vendita sia stata effettuata su campione e/o modello. La fornitura è da ritenersi accettata se entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della merce non perviene presso di noi alcun reclamo scritto per vizi della cosa, inoltrato tramite lettera, telex o fax; il vizio non riscontrabile con una normale ispezione deve comunque essere comunicato entro massimo 10 giorni dal suo accertamento. Ciò vale anche in caso di forniture multiple. La fornitura multipla si intende accettata se entro 10 giorni dalla consegna della merce non viene presentato alcun reclamo per vizi. I nostri collaboratori esterni non sono autorizzati a ricevere reclami relativi a presunti vizi o alla quantità della merce fornita.
9.3. L’acquirente che rileva il vizio di una merce, ma decide comunque di accettarla, è autorizzato ad avanzare pretese o a rivendicare dei diritti esclusivamente se si riserva tali diritti o pretese al momento dell’accettazione.
9.4. La nostra responsabilità nei confronti dell’acquirente che presenta un reclamo per vizi della merce si estingue dopo due anni a far data dalla consegna. È fatta salva la responsabilità per vizi giuridici ai sensi delle disposizioni vigenti. La responsabilità per danni causati da vizi è disciplinata ai sensi dell’art. 10.
9.5. In caso di reclamo legittimo per un vizio della merce l’acquirente ha dapprima il solo diritto a una nuova prestazione; in tal caso possiamo scegliere, a nostra discrezione e secondo la nostra convenienza, tra la riparazione del difetto riscontrato o la fornitura di una merce non viziata. Se la nuova prestazione non viene eseguita ovvero risulta per l’acquirente eccessivamente onerosa (§ 440 del BGB) o superflua in quanto
a) Noi ci rifiutiamo in definitiva di eseguire la nuova prestazione,
b) Noi non eseguiamo la nuova prestazione alla data prevista o entro una determinata scadenza fissata dal contratto e l’acquirente ha legato contrattualmente alla puntualità della prestazione il persistere del suo interesse all’esecuzione della stessa, ovvero
c) sussistono particolari circostanze che in considerazione degli interessi delle due parti giustificano l’immediata risoluzione del contratto (§ 323 comma 2 del BGB),
all’acquirente spetta immediatamente il diritto di ridurre il prezzo da pagare per l’acquisto della merce ovvero, a sua scelta, di recedere dal contratto o di richiedere un risarcimento danni in luogo della prestazione ovvero il rimborso delle spese inutilmente sostenute ai sensi dell’art. 10.
9.6. L’acquirente si impegna a lasciarci l’occasione e il tempo necessario ad eseguire tutte le riparazioni e le successive forniture che questi riterrà opportune a sua discrezione, pena l’estinzione della sua responsabilità per vizi. L’acquirente è autorizzato a intervenire per eliminare personalmente o tramite terzi il vizio riscontrato, esigendo quindi da noi il rimborso delle spese sostenute, esclusivamente in casi urgenti, ovvero laddove l’intervento si renda necessario per salvaguardare la sicurezza funzionale, per evitare un danno maggiore del quale il fornitore deve essere tempestivamente informato o qualora il fornitore sia in ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto.
9.7. Eventuali garanzie del produttore da noi fornite sono regolate nelle condizioni di garanzia applicabili. Queste vengono memorizzate e possono essere visualizzate su www.dornbracht.com.

10. Responsabilità civile per danni

10.1. Siamo responsabili delle lesioni fatali e dei danni all’incolumità fisica e alla salute delle persone e dei danni ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
10.2. Peraltro la nostra responsabilità civile in caso di inadempimento e la sua responsabilità extracontrattuale si limitano ai casi di dolo e colpa grave. La responsabilità per colpa grave dei nostri dipendenti senza funzioni dirigenziali, dei collaboratori e dei nostri semplici aiutanti si limita ai danni tipici del contratto che noi eravamo tenuti a prevedere all’atto della sua stipula in virtù delle circostanze a noi note in quel dato momento, con esclusione dei danni non derivanti dall’oggetto stesso della fornitura. In particolare decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di insuccesso economico, lucro cessante e danni indiretti, successivi o conseguenti e le rivendicazioni di terzi.
10.3. È esclusa dalla limitazione di responsabilità di cui sopra all’art. 10.2 la violazione degli obblighi essenziali del contratto (obblighi cardinali). Sono quegli obblighi senza la cui osservanza non è possibile adempiere regolarmente il contratto e sulla cui osservanza il contraente regolarmente confida e deve poter confidare. In questo caso la nostra responsabilità si estende anche alla colpa lieve dovuta a un nostro atto o omissione o di un nostro dipendente, collaboratore o semplice aiutante si limita ai danni tipici del contratto che noi eravamo tenuti a prevedere all’atto della sua stipula in virtù delle circostanze a noi note in quel dato momento.
10.4. Analogamente, suddette limitazioni di responsabilità si applicano alle richieste di risarcimento delle spese inutilmente sostenute (§ 284 del BGB).
10.5. Le richieste di risarcimento danni pervenuteci, a prescindere dalla loro motivazione, cadono in prescrizione dopo due anni dall’inizio del periodo di prescrizione previsto dalla legge.
10.6. Suddette disposizioni non comportano un’inversione dell’onere della prova a scapito dell’acquirente.

11. Resi

Con riserva dei casi indicati nelle presenti condizioni, la restituzione della merce acquistata o un’azione inversa rispetto a quanto previsto dal contratto è ammessa solo in casi eccezionali ed esclusivamente previo nostro consenso esplicito. In assenza del nostro consenso le merci restituite saranno rifiutate e rispedite all’acquirente in porto assegnato. La restituzione della merce ai sensi del presente articolo si perfeziona a rischio e a spese dell’acquirente. Il riaccredito della merce avviene al netto delle spese amministrative pari al 25% del suo valore netto, detratta una quota a titolo di compensazione come merce già utilizzata.

12. Protezione dei dati/obbligo di riser vatezza

12.1. I dati personali sono raccolti ed elaborati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati. Suddetti dati sono raccolti e utilizzati allo scopo di consentire la fornitura dei servizi al cliente che ne fa richiesta. Nell’ambito di questa attività può essere necessario comunicare tali dati sensibili a terzi, ad esempio al nostro centro di elaborazione, agli addetti dei servizi logistici o ad agenzie di recupero crediti. Inoltre i dati personali possono anche essere scambiati all’interno della nostra azienda. Ove prescritto dalla legge richiediamo all’acquirente il consenso al trattamento dei suoi dati personali. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati personali consultare la policy aziendale sul trattamento delle informazioni sensibili, pubblicata su Internet sul sito www.dornbracht.com. Il consulente per il trattamento dei dati personali è a disposizione per fornire ogni altro dettaglio richiesto.
12.2. L’acquirente si impegna a mantenere strettamente riservato il contenuto dell’offerta / del contratto stipulato con il fornitore, nonché ogni altra informazione sensibile e/o segreto aziendale e commerciale di cui fosse venuto a conoscenza. Suddette informazioni possono essere divulgate a terzi solo se necessario per garantire la conformità a disposizioni di legge o in presenza di un’autorizzazione scritta del fornitore. Non sono considerate riservate le informazioni note all’acquirente già prima della ricezione dell’offerta da parte del fornitore ovvero quelle rese note prima o dopo la stipula del contratto senza il coinvolgimento di fornitore o acquirente.

13. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile

13.1. Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi i reciproci è Iserlohn.
13.2. l foro competente esclusivo per tutte le controversie nel rapporto con i clienti è il Tribunale competente per la nostra sede. Il fornitore, tuttavia, è autorizzato ad agire in giudizio nei confronti dell’acquirente anche dinnanzi a qualsiasi altro tribunale.
13.3. I rapporti tra il fornitore e l’acquirente sono disciplinati dalla Legge tedesca, con esclusione di quanto prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (CISG) e le norme del diritto privato internazionale.
13.4. Laddove talune disposizioni delle presenti condizioni di vendita e di fornitura dovessero risultare inefficaci o perdere di efficacia per una circostanza futura è fatta salva l’efficacia di tutte le restanti disposizioni.

Aggiornato a novembre 2021